Pubblicità sanitaria, il Governo riconferma il divieto alle comunicazioni che contengono sconti, offerte e promozioni

Pubblicità sanitaria, il Governo riconferma il divieto alle comunicazioni che contengono sconti, offerte e promozioni

22 Giugno 2023 di: Staff I-Press 0

CATANIA – È stato emanato lo scorso 13 giugno un nuovo decreto legge “salva infrazioni” su “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. 

Il testo, contenente “Disposizioni in materia di pubblicità nel  settore sanitario” dispone che «le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle professioni sanitarie in qualsiasi forma svolgano la loro attività, comprese le società, possono contenere unicamente le informazioni funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione, dellassistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo tra cui comunicazioni contenenti offerte sconti e promozioni che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari». 

«Il nuovo testo vieta la pubblicità sanitaria ingannevole – ha affermato Gian Paolo Marcone, presidente Commissione Albo Odontoiatri OMCeO di Catania, – I professionisti sanitari non possono pubblicizzarsi con offerte, sconti e promozioni. Il Governo ha modificato le disposizioni nazionali, introducendo un divieto a formule che possono impropriamente indurre a trattamenti sanitari, in forza del carattere attrattivo delle offerte promozionali».
Rimane ferma in questa nuova norma il contenuto delle comunicazioni informative unicamente ai titoli ed alle specializzazioni, alle particolarità del servizio proposto, al prezzo ed ai costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di veridicità e trasparenza del messaggio, il cui rispetto è verificato dall’Ordine, secondo quanto già precedentemente disposto dall’art 2 comma1 DL4 luglio 2006 n233, convertito in legge 04/08/2006n 248. 

«Il professionista sanitario può fare comunicazioni informative circa i propri servizi, purché siano funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria – ha concluso Marcone – Resta in capo all’Ordine professionale la verifica del rispetto dei principi di trasparenza e veridicità della comunicazione informativa del professionista o delle società iscritte o della struttura sanitaria. Spetta dunque agli Ordini territoriali procedere in via disciplinare e segnalare tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza». 

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Staff I-Press

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