Previdenza, nuove regole per i liberi professionisti

Previdenza, nuove regole per i liberi professionisti

15 Febbraio 2019 di: Gian Paolo Marcone 0

Entrano finalmente in vigore le nuove regole per l’inabilità temporanea dei liberi professionisti. Infatti, con l’approvazione dei ministeri arrivata pochi giorni fa, la tutela della malattia e degli infortuni passa dall’assistenza – che si poteva a concedere a pochi – alla previdenza per tutti. Tutti gli iscritti che esercitano la libera professione avranno dunque diritto all’indennità a prescindere dal reddito. Il sussidio inoltre coprirà il periodo di assenza dal lavoro a partire dal 31° giorno e non più dal 61° come nelle precedenti regole. L’indennità è riconosciuta agli iscritti che esercitano la libera professione in misura proporzionale all’aliquota di contribuzione alla Quota B. L’importo è pari all’80 per cento del reddito dichiarato ai fini della Quota B fino a un massimo di 167 euro al giorno. La riforma dell’inabilità rientra in uno degli obiettivi del Consiglio di amministrazione che per il mandato 2015 – 2020 si è prefisso di tutelare i professionisti con un welfare di categoria che faciliti la professione. Abbiamo dunque raggiunto un altro importante risultato nella costruzione di una previdenza pro-lavorativa. Un traguardo che si aggiunge a quello tagliato solo poche settimane fa con la riforma dell’assistenza, con la quale abbiamo ampliato la platea dei potenziali beneficiari. Per quanto riguarda le novità sulla tutela degli infortuni e della malattia dei liberi professionisti ecco di seguito la nota ufficiale.

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO A TUTELA DELL’INABILITÀ TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA QUOTA B DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE”

Il 4 febbraio 2019, a seguito dell’approvazione ministeriale (nota prot. n. 1445 del 4 febbraio 2019) è entrato in vigore il “Regolamento a tutela dell’inabilità temporanea a favore degli iscritti alla Quota B del Fondo di Previdenza Generale”, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con provvedimento n. 83 del 6 luglio 2018. Il Regolamento in parola rappresenta una novità significativa per i liberi professionisti che da questo momento potranno usufruire di una tutela della malattia e/o infortunio che prescinde dai requisiti reddituali posseduti. L’indennità di inabilità temporanea spettante all’iscritto alla gestione “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, infatti, è stata inclusa, dalla riforma regolamentare entrata in vigore il 13 settembre 2017, fra le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Fondo medesimo. Conseguentemente, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento in esame, è stato abrogato l’art. 2 del vigente Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – “Quota B”, rubricato “Prestazioni assistenziali per invalidità temporaneaIl mutamento della natura della prestazione in esame, da assistenziale a previdenziale, rendendo irrilevante l’entità del reddito prodotto dal richiedente, consente di ampliare la platea dei potenziali beneficiari, includendo tutti gli iscritti alla gestione “Quota B” che possano contare su almeno tre anni solari di iscrizione e contribuzione alla gestione, di cui uno nell’anno precedente l’insorgenza dell’inabilità. Possono avvalersi della prestazione gli iscritti attivi (non pensionati) ad esclusione di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia. L’indennità di inabilità temporanea, in particolare, può essere richiesta dall’iscritto che, in costanza di iscrizione all’albo professionale, sospenda per oltre 30 giorni continuativi l’attività professionale a causa di uno stato accertato di inabilità assoluta e temporanea. La prestazione spetta a partire dal 31 giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata per un periodo massimo continuativo di 730 giorni. L’indennità è calcolata su base giornaliera ed è pari ad 1/365 dell’80% del reddito medio annuo imponibile presso la Gestione “Quota B” (al netto del reddito già soggetto a contribuzione “Quota A”) nei tre anni di contribuzione precedenti l’insorgenza dell’inabilità. Per i contribuenti che versano il contributo in misura ridotta, gli importi spettanti sono ricalcolati in proporzione all’aliquota contributiva pro tempore vigente. La prestazione in parola, infine, non è cumulabile con il trattamento di inabilità assoluta e permanente né, per il medesimo periodo, con l’indennità di maternità corrisposta ai sensi del D.Lgs. 151/2001, nonché con l’indennità per gravidanza a rischio riconosciuta ai sensi dell’art. 8 del Regolamento ENPAM a tutela della Genitorialità.

 

Autore

Gian Paolo Marcone

Presidente della Commissione Odontoiatri di Catania. Consigliere Consulta Nazionale ENPAM per la Libera Professione


Email: marcone@cataniamedica.it

Your email address will not be published. Required fields are marked *