Medici esclusi dalla fatturazione elettronica

Medici esclusi dalla fatturazione elettronica

19 Gennaio 2017 Redazione 0

I medici operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nei rapporti con le Aziende Sanitarie Locali sono esclusi dagli obblighi della fatturazione elettronica, previsti in generale dall’art.1 commi 209-213 della legge n.244/2007 e dal D.M. di attuazione n.55/2013, secondo le disposizioni contenute nella risoluzione n.98/E dell’Agenzia delle Entrate del  25 novembre 2015 (  risoluzione n. 98/E ).

Ai sensi del D,M 31 ottobre 1974 art.2, in merito alle prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore degli enti mutualistici, in applicazione della delega contenuta nell’art. 73 del DPR 633/1972, la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi e quindi non c’è obbligo di fatturazione elettronica. Il cedolino pervenuto dall’Azienda Sanitaria, contenente gli elementi essenziali della fattura, cioè i dati indicati nel comma 2 dell’art. 21 del DPR n. 633/1972, sostituisce infatti la fattura, prima cartacea ed ora elettronica, risparmiando così un ulteriore adempimento amministrativo ai medici convenzionati riguardo le prestazioni sanitarie svolte per conto delle Aziende Sanitarie.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di fatturazione elettronica non ha creato una categoria sostanziale diversa dalla fattura “ordinaria” per cui continuano a trovare applicazione tutti i riferimenti normativi previgenti emanati riguardo la fatturazione. L’art.1, commi 325-328, della legge n.228/2012 ha modificato la disciplina della fatturazione disposta dal DPR n.633/1972, dal D.L n.331/1993 e dalla legge n.18/1983. Le disposizioni vigenti sono riassunte al punto 6 nella circolare n.12/E del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Riguardo alla fattura rilasciata agli utenti/clienti, la normativa prevede che la fattura debba contenere in particolare i seguenti elementi essenziali:

a)       le indicazioni della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione (art. 21 del DPR n. 633/1972), risponde a oggettive finalità di trasparenza e di conoscibilità, essendo funzionali a consentire l’espletamento delle attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria ed a consentire l’esatta e precisa identificazione dell’oggetto della prestazione. Pertanto un’indicazione generica dell’operazione fatturata non soddisfa le finalità conoscitive che la norma intende assicurare e di conseguenza legittima l’irrogazione di una sanzione (Cassazione, sentenza 21980/2015).

b)       l’esatta indicazione del beneficiario/cessionario/committente, se non si tratta di impresa o ente, con nome, cognome, residenza o domicilio (Cassazione sez Pen III, n.10394 del 16/03/2010).

c)       il numero di partita IVA se soggetto passivo o in caso contrario il numero di codice fiscale.

La fattura per prestazioni sanitarie che sono esenti IVA deve riportare l’annotazione “prestazione esente” ai sensi dell’art.10 del DPR n.633/1972.   Di norma, la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione della prestazione, cioè a prestazione avvenuta ai sensi dell’art.6 del DPR n.633/1972.

Nei casi estremi di omissione degli elementi essenziali, la fattura generica può essere considerata relativa a operazioni inesistenti (articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972), con eventuale rilevanza penale (articolo 2 del Dlgs 74/2000). Ai fini della normativa sulla privacy, la verifica fiscale delle fatture costituisce un dovere d’ufficio di rilevante interesse pubblico (artt.67, D Lgs 196/2003) e come tale ai sensi dell’art.24 del D Lgs 196/2003 e pertanto è eseguibile dalle autorità competenti anche senza il consenso del medico interessato.

Autore

Redazione

Your email address will not be published. Required fields are marked *