L’infinita querelle delle gravidanze a rischio

L’infinita querelle delle gravidanze a rischio

25 Maggio 2016 Nino Rizzo

Siamo ancora una volta costretti a ritornare sull’argomento delle gravidanze a rischio e delle relative esenzioni. Nonostante già qualche tempo addietro fossimo intervenuti su questo tema proprio tramite “Catania Medica”, evidentemente il messaggio non è arrivato chiaro e preciso come doveva essere. Dobbiamo quindi fare ancora informazione per i Colleghi sia specialisti che medici di famiglia. La materia è regolamentata da un D.M. del 10.09.1998(Protocollo di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità). Il decreto recita che sono escluse dalla partecipazione al costo ai sensi dell’art. 1 comma 1 le prestazioni di cui all’allegato B e C e tutte quelle necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista ai sensi dell’art. 2 comma 2. Questi allegati li conosciamo bene e fin qui nessuna incertezza. In presenza di tali condizioni di rischio, continua ancora il decreto, le prescrizioni devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico ai sensi dell’art. 2 comma 4. In questi casi il medico di famiglia o lo specialista ginecologo di struttura pubblica in possesso di ricettario regionale appone l’esenzione M50 che individua appunto le gravidanze a rischio: possono così essere in esenzione tutte le prescrizioni di diagnostica attinenti allo stato di gravidanza anche se non presenti nell’allegato B relativamente alla settimana di gravidanza in corso. In ogni caso nella prescrizione di esami diagnostici per la gravidanza non può mai essere utilizzata l’esenzione per reddito o altra esenzione(per esempio di invalidità civile). Di qua appunto l’importanza del riconoscimento di tale stato di esenzione ticket per gravidanza a rischio. Ma a chi compete tale certificazione perché sia valida ai fini di tale famigerata esenzione? Tale certificazione di gravidanza a rischio può essere fatta solo dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o accreditata. Non sono valide invece le certificazioni rilasciate da ginecologi privati: in questi casi tali certificazioni devono obbligatoriamente essere confermate e diciamo così validate da un ginecologo di struttura pubblica o accreditata. Certo è curioso che lo stesso certificato di gravidanza a rischio rilasciato da un ginecologo “privato” sia valido ai fini dell’interdizione dal lavoro e non per godere dell’esenzione ticket ma così è stabilito e tutti devono rispettare la regola. Facciamo quindi tesoro di queste informazioni, spero definitivamente esaustive di questa infinita querelle.

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Nino Rizzo