L’ASP di Catania condannata dal TAR a rispettare le scelte degli assistiti

L’ASP di Catania condannata dal TAR a rispettare le scelte degli assistiti

3 Maggio 2017 di: Nuccio Sciacca 0

Abbiamo intervistato l’avvocato Valentina Aldisio che ha assistito anche stragiudizialmente un medico, titolare di un rapporto di convenzione con l’A.S.P. di Catania (a seguire medico X), che come tanti altri suoi colleghi, ha dovuto ingiustamente subire l’atteggiamento inadempiente della predetta Azienda.  In particolare, l’A.S.P. ha illegittimamente omesso di riscontrare le istanze degli assistiti che, in deroga, sceglievano il medico X come proprio medico di famiglia.  Il caso, è stato affrontato dal T.A.R. di Catania, che a fronte del silenzio serbato dall’Azienda sull’autorizzazione alla scelta in deroga del medico di medicina generale, ha statuito con sentenza n. 02941/2016 REG. PROV. COLL., ordinando all’Azienda di provvedere entro un termine non superiore a 45 gg. sulle istanze di scelta in deroga inoltrate all’ASP dal ricorrente.

  • Avvocato Aldisio ricostruiamo i termini della vicenda…
  • Nell’agosto del 2014, il medico X, munito di regolari deleghe, depositava presso l’ufficio protocollo competente per distretto, le istanze di scelta in deroga di alcuni pazienti, con le quali questi ultimi, esercitando un proprio diritto, optavano per il medico X come medico di famiglia.  Gli stessi, seppur residenti in un Comune diverso da quello in cui il medico svolgeva la propria attività, sulla scorta del rapporto instauratosi col professionista, lo sceglievano come proprio medico di fiducia. L’Azienda, tuttavia, nulla riscontrava, rinchiudendosi in un ostinato silenzio, nonostante i diversi solleciti del medico X, anche a mezzo del proprio legale.  A fronte di tale comportamento omissivo, il medico X si vedeva costretto a proporre ricorso al TAR Sezione Staccata di Catania, per l’annullamento del silenzio serbato dall’A.S.P. di Catania sull’autorizzazione alla scelta del medico di medicina generale.  Al contempo, qualche mese dopo, a giudizio pendente e soprattutto a fronte della reiterata inottemperanza dell’Azienda a ben due ordini di produzione del Tribunale Amministrativo Regionale adito, rivolte alla suddetta, il medico X, mio tramite, inoltrava formale accesso agli atti con richiesta di estrarre copia delle istanze in deroga dallo stesso, a suo tempo, depositate ed acquisite dall’Azienda.
  • Quali sono state le argomentazioni di diritto da Lei rassegnate e successivamente condivise dal TAR?
  • Innanzitutto, si è rappresentato come l’Azienda, col proprio inadempimento, stesse danneggiando ingiustamente il medico X, arrecandogli un pregiudizio professionale ed economico, oramai peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza.  Si è poi richiamata, a sostegno dei propri assunti, una recente pronuncia del Consiglio di Stato con la quale i Giudici di Palazzo Spada sulla scorta di un costante orientamento giurisprudenziale, hanno riaffermato come il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito sia principio prevalente rispetto a quella clausola dell’accordo collettivo nazionale di settore che ne impedisce la concreta applicazione, senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa.
    Ebbe, il Consiglio, su tale ultimo punto, si è soffermato, precisando come non si ravvisino specifiche esigenze organizzative nel restringimento del potere di scelta in ambiti infracircoscrizionali, – nel caso in cui le ASL siano pluricomunali, – specie laddove il rapporto convenzionale del professionista sia con quella stressa ASL.
    Si è dunque rilevato come il caso del medico X, sia del tutto analogo a quello esaminato e sul quale ha statuito il Consiglio di Stato.
    Ovvero, ciò che il Consiglio ha esplicitato è che nel caso in cui l’ASP sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale ovvero ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l’Azienda Sanitaria; la residenza, quindi, costituisce solo un minimum territoriale.
    Da ultimo, si denunciava l’ASP, per non avere attivato l’obbligatoria procedura prevista dalla legge, assumendo in primis il parere del Comitato Aziendale, per poi comunicarlo agli interessati, e ciò, in aperta violazione di quanto previsto al comma 10 dell’art. 40 dell’A.C.N. di medicina generale.
    Ed infatti, a norma di tale articolo, l’Azienda DEVE acquisire il parere del Comitato Aziendale, oltre all’accettazione del medico di scelta, al fine di consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell’ambito territoriale in cui l’assistito è residente – per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto fiduciario da parte dell’assistito o – quando la scelta sia o diventi obbligata, ovvero – quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell’assistito graviti su un ambito limitrofo e comunque – tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell’assistenza.
  • Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania ha accolto il ricorso?
  • Il Tribunale, ha riconosciuto in via preliminare (questo è di fondamentale rilevanza!) la legittimazione ad agire del ricorrente. Ed infatti, secondo il TAR, è indubbio che la scelta “in deroga” in favore di un medico determinato come proprio medico di famiglia vada a riflettersi direttamente anche sulla possibilità in astratto dei medici di acquisire le preferenze nel più largo ambito possibile, con conseguente possibile lesione immediata anche della loro posizione soggettiva. Tale possibile lesione, sempre secondo il TAR, legittima la configurabilità in capo al medico prescelto d’una posizione d’interesse legittimo.  Accogliendo le ragioni ed argomentazioni del medico X, il Tribunale adito ha poi tenuto a precisare come la scelta del medico di base da parte dell’assistito sia regolata dal principio della fiducia personale e quindi della sua libertà ed autonomia attesi anche gli oggettivi, intuibili e non indifferenti risvolti di natura psicologica che fanno privilegiare la reciproca conoscenza e la trasparenza dei rapporti interpersonali.  Alla luce di tali considerazioni ed a fronte della reiterata inottemperanza dell’Azienda a ben due richieste istruttorie di esibizione rivolte alla suddetta, rimaste totalmente inevase, il T.A.R. ha condannato l’A.S.P., ordinandole di provvedere entro un termine non superiore a giorni 45 dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

L’avvocato Valentina Aldisio, già Conciliatore Bancario Finanziario presso uno degli organismi più importanti su piazza, ossia l’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE BANCARIA di Roma, Mediatore presso l’Organismo di Conciliazione del Foro di Catania, Curatore Fallimentare, difensore di diverse Curatele Fallimentari, è titolare dello Studio Legale Aldisio, sito a Catania in via Milano n. 31 (Tel. 095 8364282; Fax 095 0935158; mail: valentina.aldisio@libero.it).
Si occupa di diritto civile, societario, bancario, fallimentare, diritto di famiglia, di esecuzioni mobiliari ed immobiliari; diritto del lavoro, diritto tributario e questioni di diritto amministrativo connesse al diritto civile.

Autore

Nuccio Sciacca

Direttore responsabile


Email: nucciosciacca@cataniamedica.it

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