La manovra è legge , cosa cambia in Sanità?

La manovra è legge , cosa cambia in Sanità?

9 Dicembre 2016 di: Nuccio Sciacca 0

Innanzitutto per la PA arrivano 1920 milioni per il 2017 e 2633 milioni per il 2018, per coprire gli oneri del personale dipendente e convenzionato del Ssn, con apposito Dpcm, è stata vincolata una quota del finanziamento del Fondo sanitario nazionale. Per la dipendenza, alla stabilizzazione del personale precario da parte delle Regioni (con fondi derivati anche da risparmi conseguiti negli accorpamenti di reparti) lo Stato concorre con 75 milioni del Ssn per il 2017 e 150 milioni per il 2018. Per garantire la continuità della ricerca sono ammessi contratti in deroga per il personale precario di Irccs ed Istituti Zooprofilattici. Nelle regioni in piano di rientro, la carica di governatore regionale torna compatibile con la nomina di commissario ad acta, dopo che la finanziaria 2015 aveva sancito l’incompatibilità tra cariche commissariali ed istituzionali. In compenso, anche le regioni a statuto speciale che pure finanziano le sanità con risorse proprie, dovranno assoggettare al piano di rientro gli enti Ssn che presentino scostamenti tra costi e ricavi pari al 10% o 10 milioni di euro, o non rispettino i parametri su volumi ed esiti delle cure. Per obbligare alla dieta le strutture di regioni a statuto ordinario basterà uno sbilancio del 7% o di 7 milioni. Tetto farmaceutica- Dal 2017 il tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera comprende i farmaci acquistati direttamente da Asl e ospedali e distribuiti direttamente o per conto e sale dal 3,5 al 6,89% della spesa sanitaria, mentre il tetto per la spesa farmaceutica territoriale perde quelle voci e scende dall’11,35% al 7,96% della spesa sanitaria pubblica. Lo Stato dà alle Regioni dal 2017 un fondo annuo da 500 milioni di euro cui attingere per l’acquisto di farmaci innovativi, ulteriormente finanziato da 500 milioni che per gli anni 2017-18-19 verranno tratti da quote Ssn e dai fondi per gli obiettivi di Piano. Altri 500 milioni annui sono destinati a un Fondo per l’acquisto di medicinali oncologici innovativi. Entro marzo 2017 l’Agenzia del Farmaco con parere della commissione tecnico scientifico definisce i farmaci innovativi ma anche le modalità per valutare i loro effetti. Il rapporto di biosimilarità tra un farmaco e il suo biologico di riferimento è accertato dall’European Medicines Agency o dall’Aifa nell’ambito delle rispettive competenze. Nelle procedure d’acquisto per biosimilari non possono essere confrontati principi attivi differenti anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Le procedure d’acquisto devono svolgersi con accordi quadro tra tutti gli operatori titolari di Aic. Ai lotti partecipano medicinali a base dello stesso principio attivo, stesso dosaggio e via di somministrazione. Venendo incontro alle richieste delle regioni, la base d’asta dell’accordo quadro non deve più essere il prezzo- troppo alto – di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento. I pazienti vanno trattati con uno dei primi tre farmaci classificati in graduatoria ma il medico è libero di prescrivere il farmaco che ritiene idoneo a garantire la continuità terapeutica anche se singole regioni potrebbero reintrodurre la necessità di motivare la scelta. Scaduto un brevetto ed entrati in commercio biosimilari, l’Asl ha 60 giorni per aprire la gara. Fse – Entro il 30 aprile il Ministero dell’Economia renderà disponibile il sistema informatico d’accoglienza per i fascicoli sanitari elettronici che conterranno i dati sanitari degli italiani (ricette, prestazioni, ricoveri, esenzioni, certificati di malattia, protesi). Vaccini – Dal 2017 il Ssn finanzia 100 milioni – 127 nel 2018 e 186 dal 2019 – per rimborsare alle regioni i costi sostenuti per l’acquisto di vaccini inclusi nel nuovo piano nazionale.

Autore

Nuccio Sciacca

Direttore responsabile


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