Il Segretario nazionale del sindacato Branche a visita era stato querelato per un articolo su LA SICILIA da un funzionario dell’Assessorato alla Salute. Ecco cosa ci ha scritto:
Ho il piacere di comunicarvi che in via definitiva (secondo grado) il Funzionario Assessoriale Buffa ha perso su tutti i fronti. Ritengo che alla sentenza abbia contribuito anche il parere espresso al Presidente Buscema che ha avuto modo di commentare l’Ordinanza del TAR n.2492, asserendo di trovarsi di fronte all’ennesima incresciosa vicenda di cui si rendono protagonisti i rappresentanti dei vertici amministrativi della sanità siciliana:“ (…) anche in questo caso si è dimostrata la loro incapacità gestionale e l’assoluta incompetenza in un settore peraltro assai delicato quale è quello della sanità e, dunque, della salute dei cittadini”. Quindi dopo il TAR ed il CGA anche la Procura penale pone fine alla persecuzione di Buffa alla nostra categoria. Riassumiamo cosa è scritto nella sentenza.
- la ricostruzione del Gibiino appariva in tali termini corretta e scevra da espressioni ingiuriose…
- la frase del Gibiino “con incomprensibile superficialità ed incompetenza” indirizzata al Tavolo Tecnico del Buffa è stata argomentata sulla base del fatto che tale organismo non prevedeva al suo interno cardiologi ed aveva attribuito ai radiologi la facoltà di prescrivere esami cardiologici ed aveva contravvenuto alle Linee Guida del 1996…
- la frase del Gibiino “parere pilotato” deve essere inserita in una argomentazione complessa in quanto questo “parere pilotato” richiesto dal Buffa e rilasciato dal Ministero è stato annullato dal TAR e dallo stesso Ministero con ulteriore nota dell’01/09/2015… .
- le critiche del Gibiino sono giustificate anche in diritto in quanto sia il Consiglio di Stato, la sospensiva del TAR Palermo e l’ulteriore sentenza del TAR Palermo annullavano il “Decreto Buffa”
- ed ancora: il Buffa, responsabile del sito web della Regione Sicilia www.rssalute.itometteva di pubblicare le ordinanze del TAR e del CGA e continuava a pubblicare i comunicati “obsoleti” costringendo il Gibiino a promuovere giudizio di ottemperanza per ottenere una completa pubblicazione dei dati di interesse pubblico;
- non si può sostenere che il Gibiino avesse offeso l’onore e la reputazione del Buffa, avendo piuttosto esercitato il diritto di critica sindacale rispettando i criteri della verità del fatto riferito
- il Buffa era effettivamente il dirigente ed autore del Tavolo Tecnico ed autore del provvedimento annullato dal TAR
- il Gibiino ha rispettato la sussistenza dell’interesse pubblico alla notizia al fine dell’esercizio del diritto di cura dei cardiopatici siciliani, infatti il diritto di critica alle scelte operate dal Tavolo Tecnico e dal Buffa, suo creatore e componente,veniva esercitato con argomenti aspri ma puntuali e argomentati
Il P.M. accoglie la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.