Il Ministero elabora indicazioni per fronteggiare i contagi da Monkeypox virus

Il Ministero elabora indicazioni per fronteggiare i contagi da Monkeypox virus

4 Luglio 2022 di: Angelo Milazzo 0

La recentissima circolare elaborata dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, riveste particolare importanza soprattutto in quanto contiene indicazioni riguardanti la prevenzione dei contagi e la gestione dei casi clinici da Monkeypox.
Innanzitutto gli operatori che assistono pazienti affetti da Monkeypox , sospetto o accertato, devono mettere in atto tutte le precauzioni che possono prevenire i contagi, sia da contatto, sia da inalazione di droplet. Le misure di igiene debbono riguardare anche la sanificazione di apparecchiature e la disinfezione di bucato, rifiuti, superfici degli ambienti. Il virus si trasmette soprattutto mediante droplet e il contatto diretto con i fluidi corporei o con il materiale delle lesioni, a livello cutaneo e delle mucose. La possibilità di trasmissione è molto bassa se gli operatori sanitari indossano DPI. Questi sono, fondamentalmente, gli stessi che abbiamo utilizzato per fronteggiare la pandemia da Sars-Cov-2 camice monouso, guanti monouso, mascherine almeno tipo FFP2, visiera o occhiali protettivi. In ogni caso, anche nell’eventualità di contatti senza DPI, il virus è poco contagioso e quindi il rischio è valutato come “moderato”. Il rischio è considerato “elevato” solo per l’esposizione professionale non protetta in laboratorio, con manipolazione diretta di materiale infetto o con esposizione delle mucose ad aerosolizzazioni di materiali infetti. La circolare si sofferma anche sulla gestione clinica dei casi, indicando la necessità dell’isolamento tempestivo dei casi sospetti o confermati, in ambienti con ventilazione adeguata e con bagno dedicato. Se non sono disponibili camere singole, i casi confermati con sicurezza possono essere posti assieme ad altri casi confermati nello stesso locale, alla distanza minima di un metro l’uno dall’altro. Tutte le misure di prevenzione devono essere continuate fino alla completa risoluzione dei sintomi, nonché della guarigione delle lesioni cutanee, con distacco definitivo di eventuali lesioni crostose.
In presenza di segni e sintomi che non richiedono ricovero, il caso confermato può essere seguito a domicilio, secondo procedure che saranno definite da Regione e ASP, in regime di isolamento anche rispetto ai conviventi ed eventuali altre persone che prestano assistenza. In specifici contesti ambientali ed epidemiologici, le autorità sanitarie possono disporre misure di quarantena. La circolare quindi approfondisce la definizione di “caso”.
Si può intendere come “caso sospetto” una persona di qualsiasi età che presenti un’eruzione cutanea acuta da causa sconosciuta, in un Paese non endemico per Monkeypox o che accusi uno o più dei seguenti segni e sintomi, dal 15 marzo 2022: cefalea, insorgenza acuta di febbre, linfoadenopatia, mialgia, mal di schiena, astenia.
Negli stessi soggetti per le manifestazioni cutanee bisogna porre diagnosi differenziale con varicella, herpes zoster, infezioni batteriche della pelle, infezione diffusa da gonococco, sifilide primaria e secondaria, cancrena, linfogranuloma venereo, mollusco contagioso, reazione allergica, qualsiasi altra eruzione papulare o vescicolare attribuibile a patologie classificabili. Si può classificare un caso come sospetto anche senza attendere risultati di laboratorio negativi.
Si può intendere come “caso probabile” una persona che soddisfi la definizione di caso sospetto, ma con almeno uno dei seguenti elementi:
– 1. legame epidemiologico, tipo esposizione diretta, compresi contatti di operatori sanitari che abbiano operato senza DPI;
– 2. contatto fisico diretto con la pelle o con lesioni cutanee, compresi i contatti sessuali;
– 3. contatto con materiali contaminati, come indumenti, lenzuola o utensili con un caso probabile o confermato di Monkeypox nei 21 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Inoltre l’anamnesi deve rilevare almeno una delle seguenti situazioni del soggetto in esame. 1. ha dichiarato di aver viaggiato per un Paese endemico per il virus nei 21 giorni precedenti la comparsa dei sintomi. 2. ha avuto partner sessuali multipli o anonimi nei 21 giorni precedenti la comparsa dei sintomi. 3. ha un risultato positivo di un test sierologico per Orthopoxvirus, in assenza di vaccinazioni contro il vaiolo (peraltro abbandonate da decenni) o altra esposizione nota a Orthopoxvirus. 4. è stato ricoverato in Ospedale.

Si deve intendere infine per “caso confermato” chi ha tutte le caratteristiche di un caso sospetto o probabile e che abbia avuto una conferma di laboratorio. La sicurezza dell’identificazione si verifica mediante la rilevazione di sequenze uniche di DNA virale, mediante reazione a catena della polimerasi (PCR), in tempo reale o sequenziamento.

 

Autore

Angelo Milazzo

Presidente Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps),


Email: milazzo@cataniamedica.it

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