Dopo le elezioni del 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre 2018 che si sono svolte in prima convocazione con il raggiungimento del Quorum per la Commissione Albo Odontoiatri ed i Revisori dei Conti ma non per il Consiglio direttivo, si registra ancora uno stop nella prosecuzione dei lavori. Infatti al termine delle operazioni di voto, in data 3 novembre 2018, il seggio elettorale ha proceduto allo spoglio delle schede relative all’elezione della Commissione Albo Odontoiatri, completando le relative operazioni il giorno 4 novembre 2018. Successivamente in data 7 novembre 2018 il seggio ha proceduto alla distruzione delle schede relative all’elezione del Consiglio direttivo, ma non ha proceduto allo scrutinio delle schede relative all’elezione dei Revisori dei Conti. I Commissari affermano che
che le operazioni si sono svolte in un clima poco sereno e numerosi candidati sono intervenuti a sostegno della necessità di rinviare lo spoglio ad epoca successiva al raggiungimento del quorum necessario per l’elezione del Consiglio direttivo dei medici; altrettanti a sostegno della necessità di procedervi immediatamente. Il 7 novembre, in particolare,, successivamente alla chiusura del seggio è pervenuta via pec al presidente dell’OMCeO, al presidente del seggio elettorale ed ai commissari straordinari la seguente comunicazione:
Oggetto: Atto di diffida e messa in mora
Il sottoscritto dott. Giorgio Giannone, in qualità di candidato e rappresentante di lista all’elezione del
Consiglio Direttivo dell’OMCeO della Provincia di Catania, nella lista “Giannone Presidente”, ha
appreso che in data 07/11/2018 il sig. Presidente del Seggio Elettorale ha, in un primo momento,
ritenuto opportuno il differimento dello scrutinio delle schede relative all’elezione del Collegio dei
Revisori dei Conti alle successive operazioni di voto relative all’elezione Collegio Direttivo,
elencandone le ragioni, che mi appaiono condivisibili.
A seguito delle richieste di alcuni rappresentanti di lista presenti ha, poi, valutato l’opportunità di
rinviare all’08/11/2018, ore 8:30, la decisione ultima su tale differimento.
Le ragioni, lette dal Segretario del Seggio Elettorale nella seduta del 07/11/2018, evidenziano un
interesse pubblico prevalente allo slittamento dello scrutinio in oggetto alle successive operazioni di
voto relative all’elezione Collegio Direttivo – vista l’evidente potenzialità dei risultati delle stesse di
influenzare inopportunamente il voto degli elettori e di creare un danno ingiusto ai candidati, tutti,
alle elezioni del Consiglio Direttivo – a fronte del quale, nel dovuto bilanciamento, nessun interesse
pubblico o privato sussiste all’immediata proclamazione dei Revisori eletti.
Infatti, non può non evidenziarsi che il Collegio dei Revisori non sarà in grado di poter funzionare non
essendo stata emanata ancora alcuna opportuna norma attuativa dell’art. 2, comma 3, legge n. 3 del 2018 e, dunque, non essendo possibile nominare il Presidente del Collegio dei Revisori, se non con
regole che, in assenza di autorizzazione normativa, sarebbero arbitrarie ed illegittime.
Per questi motivi, si invitano e diffidano:
1) Il sig. Presidente del Seggio Elettorale a disporre d’ufficio il rinvio dello scrutinio in oggetto alle
successive operazioni di voto relative all’elezione Consiglio Direttivo;
2) I sig. Commissari Straordinari dell’OMCeO della Provincia di Catania e, eventualmente, il Sig.
Presidente della FNMCeO, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, di vigilanza e sostitutivi, nel
caso di inadempimento del Presidente del Seggio Elettorale, a voler disporre d’ufficio detto più che
opportuno rinvio.
Distinti saluti.
Catania 7 novembre 2018
dott. Giorgio Giannone n.q.
In data 8 novembre 2018, costituito il seggio elettorale, sostituito uno scrutatore dimessosi, il presidente ha riferito di aver ricevuto la diffida sopra trascritta e “in virtù di tale diffida e del clima teso”, ha formalizzato le proprie dimissioni. Ha assunto la presidenza il dott. Simone Riccioli il quale ha letto una lettera che è stata allegata agli atti e ha “dichiarato l’intenzione di procedere alla chiusura del seggio”. Il verbale riferisce che alle ore 9:47 il seggio è stato chiuso, senza prevedere alcun rinvio. I Commissari ritengono che la decisione del seggio elettorale o del suo presidente è, tuttavia illegittima per i seguenti motivi:
Violazione di legge: violazione degli artt. 4, comma 8, e 5 del regolamento adottato con
D.M. 15 marzo 2018.
L’art. 4, comma 8, D.M. 15 marzo 2018, emanato in attuazione dell’art. 2, comma 5, D. L.vo
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recentemente novellato dalla L. 11
gennaio 2018, n. 3, stabilisce che “trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il
Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal
segretario”.
La norma non lascia spazio per rinvii di sorta, che non siano quelli dettati dalle esigenze
pratiche della vita (dormire, alimentarsi, etc.). E ciò, per vero, è risultato ben chiaro al seggio,
che nella serata del 3 novembre ha proceduto allo scrutinio delle schede relative all’elezione
della Commissione Albo Odontoiatri, pubblicandone immediatamente i risultati.
La decisione di non procedere allo scrutinio delle schede relative all’elezione dei revisori dei
conti appare, dunque, viziata da violazione di legge (nel senso ampio in cui il termine va, a
tali effetti, inteso), ponendosi in contrasto con la norma regolamentare.
L’art. 5 D.M. cit. stabilisce che, nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o
in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a
riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del
quorum previsto dall’articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto
quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella
contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura
dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
Nel caso di specie, è stata dichiarata non valida esclusivamente la votazione per il rinnovo
del Consiglio direttivo. Non è chiaro se la norma imponga al presidente del seggio di dichiarare non valida la
votazione nel suo insieme (e cioè con riferimento sia al Consiglio direttivo, sia alle
Commissioni di Albo che ai Revisori dei Conti), qualora non si raggiunga il quorum in tutte
le votazioni che si svolgono simultaneamente. Certo è, invece, che, qualora sia affermata la validità di una delle simultanee votazioni, si deve procedere allo scrutinio immediatamente, come emerge dal comma 3 e com’è ribadito,
agli effetti della proclamazione, dall’art. 6, comma 1.
Alla luce di quanto sopra, la determinazione del presidente del seggio di chiudere il seggio
senza far luogo allo scrutinio appare illegittima e va annullata.
II – In via subordinata, Eccesso di potere per violazione del precetto di imparzialità
La Commissione straordinaria ricorrente ritiene che le disposizioni regolamentari dettate dal
Ministero impongano lo svolgimento dello scrutinio immediatamente dopo la conclusione
delle operazioni di voto. Pertanto, nella fattispecie, il seggio o il suo presidente sono incorsi
in una violazione di legge (nel senso ampi in cui tale termine va inteso).
Ove mai si ritenesse che il recente regolamento non imponga uno scrutinio immediato, si
coglie a piene mani che il seggio elettorale non ha espletato le operazioni di sua competenza
nel pieno rispetto del principio di imparzialità.
Risulta dal verbale che, a seguito delle dimissioni del presidente dott. Calabrese, la
presidenza è stata assunta dal presidente dott. Riccioli, il quale ha dato lettura di una lettera
predisposta da un avvocato e ha dichiarato l’intenzione di chiudere il seggio elettorale.E’ chiaro che l’assunzione della presidenza del seggio non può essere piegata allo scopo di favorire l’interesse di un’unica parte, ma deve perseguire esclusivamente l’interesse pubblico. Nel caso di specie, è evidente che non si è avuta alcuna cura per l’interesse degli iscritti e dell’Ordine.
Istanza di sospensione
La Commissione straordinaria ha indetto le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo per
i giorni 7, 8, 9 e 10 dicembre 2018. E’ di palmare evidenza che una decisione che sopraggiungesse successivamente all’inizio delle elezioni vanificherebbe la proposizione del ricorso. Si impone, pertanto, una decisione sollecita per ripristinare la legalità violata. Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione straordinaria istituita con D.M. 18.9.2018,
CHIEDE
Previa immediata sospensione degli effetti, l’annullamento del provvedimento di chiusura del seggio adottato dal presidente del seggio elettorale in data 8 novembre 2018.