“Il Consiglio dell’Ordine è nel pieno delle sue funzioni e la sentenza del TAR ne ha legittimato ulteriormente la sua elezione”. Lo spiega il Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Catania, prof Diego Piazza “a tutti gli iscritti (diecimila circa) ed alla popolazione all’indomani della pubblicazione della sentenza n. 7379 del 6 giugno 2019 del TAR Lazio che ha dato risposta negativa alla richiesta di annullamento delle elezioni da parte di una candidata non eletta”. “Il TAR Lazio – continua Piazza – ha perentoriamente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine all’impugnativa delle procedure elettorali, il giudice amministrativo ha cioè affermato che la ricorrente si è rivolta al giudice sbagliato; ha chiaramente affermato che il decreto ministeriale impugnato non poteva essere la sedes materiae nella quale il Ministero avrebbe dovuto disciplinare quegli aspetti di cui la candidata non eletta lamentava la violazione, ha cioè affermato che è stato impugnato il decreto sbagliato o meglio, è stato impugnato un atto inesistente perché ancora non emanato”. Piazza, anche in risposta a note di stampa circolate nei giorni scorsi, definisce “scultorea la conclusione del Giudice che vale riportare per intero per respingere ogni mistificazione”. Secondo Piazza, infatti, i commenti diffusi “hanno reso necessario un intervento diretto ed ufficiale dell’Ordine per impedire una superficiale attitudine nella lettura della decisione dei giudici amministrativi i quali si limitano, con le sentenze a dare risposta alle domande formulate dai ricorrenti”. Ricordando, infine, che il testo integrale della sentenza è scaricabile dai siti online dell’Ordine o consultabile negli uffici di Viale Ruggero di Lauria il Presidente ritiene opportuno riportare per intero almeno un passaggio, quello conclusivo. della sentenza n. 7379 del 6 giugno 2019 del TAR-Lazio che è il seguente “Da quanto sopra detto deriva dunque il rigetto di tutte le censure proposte con ricorso originario e atto di motivi aggiunti dal momento che, al netto delle operazioni e delle procedure in senso stretto e sulle quali sussiste la giurisdizione di altro giudice, esse si rivolgono avverso un provvedimento (il DM 15 marzo 2018) che non era tuttavia abilitato, per assenza di previa autorizzazione legislativa, a disciplinare taluni profili della disciplina elettorale”. Cosiccome, conclude Piazza, “per onorare la Verità riferisco che il TAR ha anche rigettata la sollevata eccezione di incostituzionalità per difetto di rilevanza”.
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