Con decreto del 9 Dicembre 2015, il Ministero della Salute ha stabilito le condizioni di
appropriatezza ed erogabilità delle prestazioni odontoiatriche in regime di convenzione.
La novità fondamentale è l’individuazione degli aventi diritto alle prestazioni secondo il principio di
“vulnerabilità” che può intendersi sia di natura “sociale” sia di natura “sanitaria”.
Sul concetto di vulnerabilità sociale, un’apposita circolare ministeriale rimanda, tra l’altro, alla
FNOMCeO l’individuazione dei soggetti aventi diritto alle prestazioni. Tuttavia, nello stesso decreto si legge
che per “vulnerabilità sociale” debba intendersi una condizione di svantaggio sociale ed economico correlata
di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale (concetti per altro poco chiariti).
Di fatto, rientrano nell’erogazione delle prestazioni in questione tutti i soggetti ai quali è stata
riconosciuta un’esenzione di tipo “amministrativo” (E0…).
Quanto invece alla “vulnerabilità sanitaria”, sempre il citato decreto riconosce come criterio
plausibile quelle condizioni cliniche che possono essere “gravemente” pregiudicate da una patologia
odontoiatrica concomitante.
Non si tratta pertanto di riconoscerle agli “invalidi” in senso generale ma alle patologie specifiche di
cui sono affetti. Infatti, nella Circolare Ministeriale del 25 Marzo 2016, esplicativa delle condizioni di
erogabilità e appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali in regime di convenzione, si legge esplicitamente:
“Con riferimento alle prestazioni odontoiatriche, si evidenzia che nel concetto di vulnerabilità sanitaria
rientrano tutte le malattie e le condizioni cliniche che potrebbero risultare aggravate o pregiudicate da
patologie odontoiatriche concomitanti. Si intendono, quindi, inclusi nel concetto di vulnerabilità sanitaria, ai
fini dell’applicazione del decreto, ad esempio, pazienti affetti da patologie a carattere metabolico (come il
diabete mellito), da patologie cardiovascolari, da patologie cerebrovascolari, patologie infiammatorie
croniche, nonché pazienti con stati di immunodeficienza e in gravidanza”.
Si ricorda anche come, sempre per decreto, tutti i soggetti fino ai 14 anni di età hanno diritto
comunque all’erogabilità delle prestazioni odontoiatriche.
Infine, secondo circolare sull’appropriatezza, è stato chiarito come nei casi in cui nel decreto figuri
l’indicazione “a seguito di visita specialistica” e “su prescrizione specialistica”, sia obbligo dello specialista
redigere su apposito ricettario le prescrizioni da egli stesso indicate; tuttavia, lo stesso comma 2.1 della
circolare chiarisce: “Ove l’odontoiatra e il medico specialista non siano abilitati alla prescrizione diretta,
prescriveranno la prestazione su ricetta bianca…” avendo cura di rispettare tutti i principi della correttezza e
individuazione dello specialista. Gli specialisti che operano in regime libero-professionale, comprese le
prestazioni intramoenia, sono esclusi dall’applicazione del decreto. In questi casi, spetta al MMG redigere le
prescrizioni per l’erogazione avendo cura che sia rispettata l’appropriatezza.
A margine, ricordo come il Decreto Assessoriale Regione Sicilia n° 983/2016 abbia sancito che, a
modifica dell’articolo 8 comma 4 del D.A. 06/09/2010, “la validità delle prescrizioni di visite e prescrizioni
specialistiche, di cui al Catalogo Unico Regionale adottato con decreto assessoriale 799/2015, è stabilita in
180 giorni dalla data della prescrizione. Visite e prestazioni specialistiche prenotate entro tale periodo
restano valide fino alla data di esecuzione presso le strutture sia pubbliche che private accreditate”.
Dario Zappalà