Certificazione ai pazienti dopo incidente, interviene la FNOMCeO

Certificazione ai pazienti dopo incidente, interviene la FNOMCeO

12 Ottobre 2017 di: Nuccio Sciacca 0

Attenzione massima dei medici di famiglia alla certificazione sui pazienti con esiti di lesioni post-trauma dopo incidente: la legge sull’omicidio stradale crea un problema in più al medico che certifichi il prolungamento della malattia per oltre 40 giorni. Sul tema dell’ art. 590-bis c.p. Lesioni personali stradali gravi o gravissime – obblighi per
i Medici, è intervenuta anche la FNOMCeO con un documento che pubblichiamo integralmente in al termine dell’articolo e che contiene anche i moduli previsti. La Presidente della Federazione degli Ordini, Chersevani , ha infatti ritenuto  opportuno segnalare che è notizia di questi giorni che sono stati aperti procedimenti penali a carico di medici in ordine all’omissione di referto (art. 365 c.p.) e omissione di denuncia (artt. 361-362 c.p) correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) introdotto con legge 23 marzo 2016 n. 41.
Si rileva che l’art. 365 c.p. punisce “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere
d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità … ” .L’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare “un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni”. Nella nota della FNOMCeO si chiariscono gli aspetti di particolare interesse per la professione medica relativamente al reato di lesioni
personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p. Rientrando le lesioni che portano a prognosi “lunga” tra quelle gravi, dallo scorso anno il “medico certificatore” deve avvisare l’autorità giudiziaria. La legge 41/16 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 70 del 24 marzo 2016 modifica l’articolo 590 bis del codice penale. E punisce con la reclusione chiunque violando le norme sulla circolazione provochi per colpa ad altri una lesione personale grave o gravissima. Le sanzioni in caso di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti arrivano a 3 anni di reclusione per lesioni gravi e a 7 per lesioni gravissime. La giurisprudenza ancora non avrebbe ancora stabilito se si sia creata una nuova fattispecie di reato o si siano introdotte nell’ordinamento solo delle aggravanti di reati esistenti. Molti giudici penali però potrebbero propendere per il secondo caso che, all’articolo 590 ultimo comma del codice penale, assoggetta il reato a procedibilità d’ufficio: il magistrato deve avere notizia delle lesioni gravi, che aggravano la sanzione. Per il medico certificatore – che può essere anche il medico di medicina generale – c’è obbligo di referto e l’inadempimento si traduce esso stesso in reato: omissione di referto e/o omissione di denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In particolare, se in sede di processo civile per il risarcimento al paziente l’assicurazione scoprisse che la malattia è stata prolungata ma la lesione grave non è stata denunciata, il giudice civile dovrebbe allungare il fascicolo al pubblico ministero (ambito penale) perché quest’ultimo persegua il medico come atto dovuto.  La legge è molto “netta” adesso con chi ha provocato l’incidente e il medico, cui è comunque da sempre richiesta la massima diligenza, dovrà eseguire un’accurata anamnesi e un esame obiettivo della massima precisione. Ove fosse incerto nel valutare la persistenza dello stato che impedisce il ritorno al lavoro deve chiedere la consulenza di uno specialista. La soglia di attenzione va tenuta molto alta. Formalmente si redige un referto o un rapporto? La differenza tra referto e rapporto tende ad attenuarsi nella pratica. Il referto è redatto dal medico in qualità di pubblico ufficiale mentre il rapporto è dell’incaricato di pubblico servizio che denunci un reato perseguibile d’ufficio, entrambi sono forieri di sanzioni  e conseguenze penali se mancano o presentano problemi. Al di là degli aspetti formali, un certificato redatto con attenzione comporta che, al momento in cui il medico fosse chiamato a testimoniare in un processo, molto difficilmente gli si possano contestare mancanze tali da portare conseguenze sul piano giuridico.

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Autore

Nuccio Sciacca

Direttore responsabile


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