In un documento approvato l’Assemblea dei Presidenti CAO evidenzia che “il recente Accordo sul regime Autorizzativo differisce sostanzialmente da quanto elaborato dal Tavolo tecnico”. Ma ecco il testo del documento. “Il recente Accordo sul regime Autorizzativo licenziato dalla conferenza Stato Regioni differisce sostanzialmente da quanto elaborato dal Tavolo tecnico convocato in sede consultiva e che lo stesso Accordo contiene alcune reali criticità già più volte segnalate in sede istituzionale e oggetto di ricorsi da parte di singoli Ordini e Associazioni di categoria”. È questa la posizione dell’Assemblea dei Presidenti CAO riunita a Verona nei giorni 23 e 24 settembre 2016 formulata in documento approvato all’unanimità. Per questo la Cao ribadisce “che le regole stabilite da dispositivi di legge nella loro esplicitazione giurisprudenziale a tutela della salute del cittadino, non possono essere disattese; che tali norme devono godere di valore nazionale e non regionale; che le norme non riguardanti direttamente la tutela della salute del cittadino devono eventualmente essere introdotte con una gradualità e con metodiche che salvaguardino le realtà esistenti nell’ambito delle competenze regionali al fine di garantire la più ampia libertà di scelta e continuità delle cure odontoiatriche da parte della popolazione”. La Fnomceo richiede quindi “un immediato quanto urgente intervento chiarificatore del Ministero della Salute sui punti relativi alle criticità contenute nell’Accordo richiamato in premessa”. “Questo documento a cui hanno contributo tutti i 106 ordini provinciali e che è stato da loro approvato – spiega il Presidente Cao Giuseppe Renzo – è un forte appello non solo della componente odontoiatrica ma di tutte le professioni mediche e sanitarie: da qui si auspica che il Ministro faccia chiarezza e metta in atto direttive univoche su tutto il territorio nazionale; soprattutto è necessario scongiurare che la rete di assistenza, capillarmente diffusa su tutto il territorio, garantita dagli studi libero professionali, possa essere stravolta a causa di norme con funzioni retroattive e/o inapplicabili”.