Il TAR di Palermo dà ragione al Sindacato degli specialisti convenzionati esterni

Il TAR di Palermo dà ragione al Sindacato degli specialisti convenzionati esterni

22 Aprile 2017 Redazione 0

Scrive Salvo Gibiino, Segretario Nazionale Sindacato SBV.

L’Assessorato alla Sanità aveva vietato agli Specialisti convenzionati esterni di visitare il proprio paziente. L’Assessorato non può fornire indicazioni vincolanti in ordine al contenuto della prescrizione medica specialistica, dovendo rimanere in capo al medico la possibilità di prescrivere la prima visita specialistica, in ossequio sia alla tutela del medico stesso ma, soprattutto, a tutela della salute dello stesso paziente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, annulla le Circolari 50519/2016 e 61447/2016 e gli atti impugnati secondo quanto precisato in motivazione. “Con Sentenza n. 01124/2017 REG.PROV.COLL./N. 02087/2016 REG.RIC. del TAR Palermo vengono annullate le Circolari 50519/2016 e 61447/2016 a firma dei Dirigenti S. Buffa, G. Reale, G. Chiaro per: “ violazione dell’art. 32 Cost., del Codice di deontologia medica: artt. 3, 4, 13 e 26 – violazione e falsa applicazione della legge 833/78 e del decreto Ministro della Salute del 9.12.2015 – violazione e falsa applicazione della circolare ministeriale n. 3012 del 25/03/2016 – Violazione e falsa applicazione del D.A. della Salute della Regione Siciliana n. 75 del 20.01.2016 e della legge della Regione Sicilia 5/2009 – Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento di potere e per disparità di trattamento –eccesso di potere per difetto e falsità dei presupposti. Illogicità ed irrazionalità”. Il ricorso riguardava l’ingerenza illecita dell’Assessorato sulla prescrizione di prima e seconda visita. Così i Giudici si sono espressi: nel merito, il ricorso è fondato: “ Sotto tale profilo, deve osservarsi che un principio cardine dell’esercizio dell’attività medica è quello della responsabilità diretta del professionista per il trattamento terapeutico adottato nei confronti del paziente, secondo scienza e coscienza.” “ Libertà di scelta e conseguente responsabilità, i quali sono strumentali alla concreta attuazione dell’art. 32 della Costituzione, il quale riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e dell’art. 33, co. 1, della stessa Carta fondamentale, da cui deriva il principio di libertà dell’operato del medico. Questo è un corollario anche a livello comunitario, in quanto la Corte di Giustizia Europea ha affermato l’ indiscusso primato del medico nella scelta della cura.” “ In definitiva, il medico prescrittore rimane responsabile in prima persona, a livello deontologico e giuridico, di ogni atto prescrittivo.” “ Ne consegue che eventuali direttive dell’Amministrazione Regionale per quanto ispirate anche al perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica, non possono indirettamente comprimere la sfera di autonomia medica.” Ora, posto che da diversi anni il Sign. Buffa mette in cattiva luce l’ assessorato alla sanità, per quanto tempo ancora il Sign. Buffa sarà dirigente “incaricato” dell’ area 4? Godrà ancora “dell’inspiegabile” sostegno del sign. Assessore? Chi pagherà € 10.000,00 come spese di refusione per SBV? Buffa? L’ assessorato?  Prima di concludere, però, abbiamo un’ ultima richiesta: revoca dell’ incarico dirigenziale del Sign. Buffa.

 

                                                                                                                  

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