L’Odontoiatra può effettuare prelievi venosi se inerenti la propria attività

L’Odontoiatra può effettuare prelievi venosi se inerenti la propria attività

19 Novembre 2016 di: Gian Paolo Marcone 0

La necessità di poter effettuare un prelievo venoso per la tecnica di rigenerazione ossea è solo una delle esigenze del laureato in odontoiatria. Se tecnicamente può imparare ad effettuare un prelievo, legalmente la sua laurea gli consente di effettuarlo? Il dibattito è da tempo aperto ed i pareri non sono sempre stati univoci. Ora la FNOMCeO, sollecitata da più Ordini provinciali, si esprime sulla possibilità per il laureato in odontoiatria e protesi dentaria di eseguire dei prelievi venosi. La normativa di riferimento, ricorda il presidente Roberta Chersevani nella nota inviata a tutti i presidenti OMCeO e CAO, è quella contenuta nel Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 “Disposizione relative ai requisiti di qualità e sicurezza di sangue e degli emocomponenti”. Nello specifico, ricorda il presidente FNOMCeO, nell’allegato 10 del predetto decreto concernente “Emocomponenti per uso non trasfusionale” al punto 3 si sancisce: “Per le attività che riguardano gli emocomponenti per uso non trasfusionale, si applicano le seguenti modalità: la richiesta deve essere effettuata da un medico o, solo per le attività cliniche di competenza, da un odontoiatra”. Viene poi stabilito, continua la nota FNOMCeO che “l’applicazione di emocomponenti in ambito odontoiatrico può essere effettuata da un odontoiatra solo per le attività cliniche di competenze”. Si può quindi affermare, conclude il presidente Chersevani, “che il sanitario iscritto al solo Albo degli odontoiatri può svolgere questa prestazione clinica solo per le attività cliniche di competenza della professione odontoiatrica”. Nota che non solo chiarisce gli ambiti di intervento del laureato in odontoiatria ma sembrerebbe limitare al laureato in medicina iscritto al solo Albo degli odontoiatri, la possibilità di effettuare un prelievo venoso solo se finalizzato alla cura odontoiatrica, a differenza del collega iscritto anche all’Albo dei medici.

 

Autore

Gian Paolo Marcone

Presidente della Commissione Odontoiatri di Catania. Consigliere Consulta Nazionale ENPAM per la Libera Professione


Email: marcone@cataniamedica.it

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